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Tribunale di Bologna > Pubblico impiego
Data: 29/12/1999
Giudice: Di Stefano
Tipo Provvedimento: Ordinanza
Numero Provvedimento: -
Parti: Azienda USL Cittą di Bologna / Barilli Maria Grazia
Incompatibilitą con rapporto di ex pubblico impiego di attivitą occasionale - insussistenza - licenziamento per giusta causa - illegittimitą - ricorso d'urgenza per ottenere la reintegrazione nel posto di lavoro - ammissibilitą.


Una dipendente amministrativa dell'AUSL Cittą di Bologna che svolgeva occasionalmente attivitą di cartomante veniva "colta in fallo" da ispettori dell'Azienda USL che alla medesima si rivolgevano, fornendo false generalitą, per richiedere una consulenza astrologica. L'Azienda contestava alla dipendente di svolgere "attivitą di lavoro" incompatibile con il rapporto di lavoro in essere, e ritenute insufficienti le sue giustificazioni la licenziava per giusta causa. La lavoratrice ricorreva al Giudice del Lavoro con procedimento d'urgenza, ottenendo un'ordinanza di reintegrazione sul presupposto che "la dizione attivitą di lavoro usata dal legislatore pare, infatti, riferirsi ad attivitą aventi carattere continuativo, propria dell'attivitą di lavoro o, comunque, non occasionale od eccezionale (…) con conseguente esclusione della ipotesi di recesso per giusta causa previsto dall'art. 1, co. 61 della legge n. 662/1996" tenendo anche conto della mancanza di precedenti disciplinari. Quanto alla sussistenza del requisito del periculum in mora, il primo Giudice riteneva di accogliere la domanda in considerazione del pregiudizio economico che la ricorrente avrebbe subito per i tempi di durata del giudizio ordinario, non avendo la medesima percepito le competenze di fine rapporto. A seguito di reclamo da parte dell'AUSL il Tribunale confermava, con ordinanza collegiale, il provvedimento del Giudice unico, evidenziando come la contestazione in realtą si riducesse all' "esercizio assolutamente saltuario di un'attivitą di consulenza in campo astrologico svolta, almeno per quel che emerge dalla contestazione, nel rispetto della normativa che regolamenta siffatta attivitą". Il Collegio inoltre, confermando un suo consolidato orientamento, riteneva irrilevante l'aspetto economico sotto il profilo dell'irreparabilitą del pregiudizio, "in considerazione della evidente lesione sul piano della dignitą personale che la ricorrente, attuale reclamata, ha subito come conseguenza della perdita del suo posto di lavoro dovuta a licenziamento per ragioni disciplinari, lesione che non sarebbe esclusa neppure dalla mancanza -oggi- di uno stato di bisogno di natura economica e che non appare compiutamente eliminabile attraverso un futuro risarcimento che avrebbe, appunto, natura meramente economicas